Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nel giorno
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supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
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misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
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L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione
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dell'eccedenza o a computarne in detrazione l'importo nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato dall'art. 25.
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modo indicato al n. 2) anche all'atto delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4) dell'art. 31, salvo conguaglio in
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indicato al n. 5 dell'art. 2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del codice civile.
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I contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del n. 2) e che nella dichiarazione annuale hanno indicato, in conformità alle risultanze
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mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15 dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili
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Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi, calcolati al saggio indicato nel secondo comma dell'art. 38, con
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operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che
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fatture nel corso dell'anno precedente e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero, e deve essere indicato
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separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento
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beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
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conformità a speciali modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, deve essere indicato separatamente l'ammontare dei corrispettivi non